Guida al regime forfettario 2021
Requisiti, cause ostative e funzionamento

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF. Possono accedervi i titolari di partita IVA che, nel rispetto dei requisiti previsti, beneficiano di una tassazione agevolata del 15 per cento , che scende al 5 per cento per le nuove attività.
In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA.
I REQUISITI
Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro ;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
- rispettano il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Fanno eccezione i lavoratori dimessi o licenziati.
LE CAUSE OSTATIVE
I titolari di partita IVA che non possono applicare la il regime forfettario sono:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti , ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato , di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
IL FUNZIONAMENTO
L’accesso al regime forfettario consente di beneficiare non solo di una tassazione ridotta (pari al 15 per cento), ma anche della riduzione dei contributi INPS così come di semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Chi applica il regime forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non liquida l’imposta, ed è quindi esonerato dagli adempimenti collegati (presentazione della dichiarazione IVA, registrazione corrispettivi, fatture emesse e ricevute).
Sebbene i forfettari siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica , è bene evidenziare come anche alle partite IVA minori si applichi l’ obbligo dello scontrino elettronico .
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività.
Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.







