La soglia di ricavo annuo massimo di 65 mila euro è prevista indipendentemente dal Codice Ateco dell’attività.
La tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2021 si applica al reddito imponibile , risultante dal prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività .
Quest’ultimo varia in funzione del Codice Ateco con cui la partita IVA è stata aperta, e di seguito trovi l’elenco dei valori per ogni tipologia di attività:
· Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%
· Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%
· Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%
· Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%
· Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%
· Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67% .
Una volta definito il reddito imponibile per la tua attività, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax , sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Per le startup, e le partite IVA aperte da meno di 5 anni, è prevista una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività .
Dal sesto anno in poi , si applica una tassazione pari al 15% .
Cosa è una SRL semplificata?
La SRL semplificata (conosciuta anche come SRLs) è una tipologia di società a responsabilità limitata introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge “Liberalizzazioni” del 24 Gennaio 2012. Questa tipologia societaria nasce con la finalità di agevolare l’imprenditoria nel nostro Paese grazie alla particolare caratteristica di potersi costituire con un capitale minimo pari a 1 euro.
Chi può costituire una SRL semplificata?
Chiunque può costituire una SRL semplificata o esserne socio, a patto che abbia raggiunto la maggiore età. Puoi costituire una SRL semplificata da solo, come socio unico (e in questo caso sarà unipersonale ), oppure possono far parte della compagine societaria anche altre persone. Questi soci possono essere però solo persone fisiche e non giuridiche (ovvero un’altra società, ad esempio un fondo di investimento). È ammessa la partecipazione a soci stranieri e non residenti in Italia.
Come si costituisce una SRL semplificata?
La costituzione di una SRL semplificata avviene dal notaio tramite atto pubblico, utilizzando un modello standard tipizzato. Questo modello non può essere modificato in alcun modo e non è possibile inserire, ad esempio, alcuna clausola personalizzata che non sia già prevista nel modello stesso. La modifica dello statuto non permette la costituzione di una SRL semplificata e la società costituita in tal caso sarà una SRL ordinaria, con costi notarili aggiuntivi.
Quali sono le differenze tra SRL ordinaria e semplificata?
Capitale sociale
Il capitale sociale minimo per tutte le SRL (inclusa anche quella ordinaria e innovativa) è di 1 euro . Il principale vantaggio per la costituzione di una SRL semplificata, quindi, è stato esteso a tutte le SRL. Il capitale massimo per una SRL semplificata è di 9.999 euro. Di conseguenza, un eventuale aumento di capitale oltre questa soglia richiederebbe una t rasformazione della società in SRL ordinaria , con annessi costi di intermediazione notarile. Tutte le altre tipologie di SRL ammettono la possibilità di avere un capitale superiore a 9.999 euro. Inoltre, per capitale superiore/uguale a 10.000 euro, è possibile versare in sede di costituzione solo il 25% di questo.
Conferimenti
I conferimenti a capitale sociale in una SRL semplificata possono essere eseguiti esclusivamente in denaro . Le altre tipologie di SRL permettono anche il conferimento in opere e servizi , previa perizia di valutazione del conferimento.
Tipologia dei soci
I soci ammessi nella SRL semplificata possono essere solo persone fisiche . Per tutte le altre tipologie di SRL, i soci possono anche essere persone giuridiche (ovvero altre società). La SRL semplificata, quindi, non ammette che altre società (un fondo di investimento, ad esempio) facciano parte della compagine societaria.
Statuto
Lo statuto della SRL semplificata è standard , non può essere modificato ed è piuttosto limitato in quanto non prevede l’adozione di clausole particolari. Questo fa sì che la società sia difficile da gestire a lungo termine e, in caso di particolari necessità, è necessario procedere ad una trasformazione della SRL semplificata in SRL ordinaria. La SRL ordinaria, infatti, ammette la possibilità di rendere lo statuto dinamico attraverso la scelta di particolari clausole.
Modalità di costituzione
La SRL semplificata si costituisce tramite atto
pubblico redatto dal notaio attraverso uno statuto standard tipizzato. È
quindi sempre necessario presentarsi fisicamente dal notaio per la
costituzione di una SRL semplificata
.
La SRL ordinaria si costituisce dal notaio e nello statuto possono essere
inserite diverse clausole per migliorare l’operatività societaria.
Atti modificativi e cessione quote
Per modificare lo statuto di una SRL semplificata
dovrai recarti dal Notaio e occorrerà verificare se le specifiche modifiche
rientrano nelle possibilità ammesse dallo statuto standard. Qualsiasi altra
modifica non ammessa richiede la trasformazione da SRL semplificata in SRL
ordinaria o innovativa, sempre dal notaio.
Anche per la SRL ordinaria e innovativa tutti gli atti modificativi vanno
redatti dal notaio. Tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di inserimento di
particolari clausole personalizzate, senza i limiti previsti per la SRL
semplificata.
Inoltre la cessione delle quote per tutte le SRL può anche avvenire tramite
scrittura privata firmata digitalmente davanti ad un commercialista. In
alternativa, è sempre necessario il notaio.
Tassazione
Le SRL semplificate seguono il regime di tassazione ordinario valido per tutte le SRL. La SRL in forma di startup innovativa, invece, prevede particolari agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale (anche in qualità di socio fondatore).
I soggetti titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente e hanno optato per aderire al regime forfettario possono, entro il prossimo 28 febbraio dell’anno successivo, tramite la presentazione di una apposita istanza all’ Inps , aderire anche al regime contributivo agevolato.
L’articolo 1, commi 691 e 692 , della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime forfettario. Non è stata invece apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato relativo al regime forfettario che risulta vigente anche per il 2021; si ricorda che tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento.
Esempio: per l’anno 2021, in funzione di un minimale reddituale obbligatorio previsto di 15.953 euro, un soggetto che svolge attività commerciale è tenuto al versamento di contribuzione Ivs ordinaria pari a 3.850,52 euro; se opta per il regime agevolato contributivo ha una riduzione del contributo dovuto all’importo di 2.502,84 euro (65% di 3.850,52 euro).
Per aderire è necessario, entro il 28 febbraio, presentare all’Inps - esclusivamente per via telematica – una dichiarazione di adesione al regime agevolato, accedendo al sito Inps > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex articolo 1, commi 76-84, della legge 190/2014 > Adesione.
L’Inps con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019 ha reso noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.