Le società a responsabilità limitata , secondo l’ articolo 2214 del c.c ., sono tenute al compilare:
– il libro giornale
– il libro degli inventari
– i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);
– il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”);
– il registro dei beni ammortizzabili;
– il registro delle scritture ausiliarie di magazzino
L’imprenditore deve altresì conservare per ciascuna attività svolta gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
L’ articolo 2478 del codice civile indica, invece, quali sono i libri sociali che la Srl deve obbligatoriamente tenere:
– il libro dei soci;
– il libro delle decisioni dei soci;
– il libro delle decisioni degli amministratori;
– il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato ai sensi dell’art. 2477)
Le società a responsabilità limitata sono obbligate a tenere una serie di scritture contabili sotto forma di registri e libri. In sostanza si tratta di documenti che rappresentano i movimenti economici e finanziari della società. Tra questi ci sono:
- Libro giornale : contiene le annotazioni delle operazioni economiche (Dare/Avere) compiute dall’impresa giorno per giorno dall’atto di costituzione della Srl fino alla chiusura dell’attività;
- Libro degli inventari : contiene l’indicazione e le valutazioni della situazione economica e patrimoniale (attiva e passiva) della società. Andranno inseriti i crediti, i macchinari e le passività (come i debiti);
A questi si aggiungono altri libri contabili richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Più è grande una Srl e più è complessa la sua attività più le scritture contabili aumentano. Tra queste ci sono:
- il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”) : affianca il libro giornale in esso vengo raggruppati i vari “conti” che rappresentano gli elementi con i quali vengono indicati i valori patrimoniali ed economici di bilancio;
- il registro dei beni ammortizzabili: anche detto “Libro Cespiti” non è obbligatorio per la disciplina civilistica, ma esclusivamente per quella fiscale. Si tratta di un registro in cui compaiono tutti quei beni, parte dell’attivo patrimoniale, in quanto la loro utilità per l’azienda non si esaurisce in un esercizio ma perdura nel tempo;
- il registro delle scritture ausiliarie di magazzino : obbligatorio solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a una certa soglia (5,2 milioni di euro) e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a un milione di euro. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite;
- i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);
La mancata o irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili rientra tra le responsabilità del/degli amministratori di una Srl che perderebbero di fatto un mezzo di prova in caso di controversia giudiziaria e sarebbero soggetti a sanzioni pecuniarie (fino a 8mila euro).
I libri sociali sono i documenti nei quali vengono registrate le attività svolte in particolare per quanto riguarda la composizione societaria. In questi libri vengono per tanto trascritte le decisioni prese dai diversi organi societari (vedi amministratori, soci, assemblea, etc.) che offrono un quadro completo della vita della società. Come abbiamo già visto in un paragrafo precedente i libri sociali per Società a responsabilità limitata sono quattro ma non tutte le Srl sono tenute a compilarli tutti. L’obbligatorietà varia in base alla grandezza della società a responsabilità limitata e alla tipologia. In linea di massima sono due quelli che tutte le Srl sono tenute a compilare e tenere:
- Libro delle decisioni dei soci : contiene le trascrizioni dei verbali delle assemblee che riportano le decisioni prese dai soci presenti sulle materie di loro competenza stabilite nell’atto di costituzione della Srl.
- Libro delle decisioni degli amministratori : riporta le specifiche attività dell’organo amministrativo che riunisce gli amministratori
Al libro delle decisioni dei soci e a quello delle decisioni degli amministratori si aggiungono, poi, altri due libri:
- il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato ai sensi dell’art. 2477): ha il compito di supervisionare e vigilare sull’operato degli amministratori, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della società;
- il libro dei soci , nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. La tenuta di questo libro è tanto più complessa quanto maggiore è il numero dei soci.
I libri sociali devono essere vidimati e bollati secondo la normativa che fa riferimento all’articolo 2421 del codice civile. Questi libri, prima di essere messi in uso, vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215 del c.c. Il soggetto che provvede alla bollatura (vidimazione), ormai solo iniziale, deve assolvere l’imposta di bollo.
La soglia di ricavo annuo massimo di 65 mila euro è prevista indipendentemente dal Codice Ateco dell’attività.
La tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2021 si applica al reddito imponibile , risultante dal prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività .
Quest’ultimo varia in funzione del Codice Ateco con cui la partita IVA è stata aperta, e di seguito trovi l’elenco dei valori per ogni tipologia di attività:
· Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%
· Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%
· Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%
· Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%
· Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%
· Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%
· Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67% .
Una volta definito il reddito imponibile per la tua attività, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax , sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Per le startup, e le partite IVA aperte da meno di 5 anni, è prevista una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività .
Dal sesto anno in poi , si applica una tassazione pari al 15% .
I soggetti titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente e hanno optato per aderire al regime forfettario possono, entro il prossimo 28 febbraio dell’anno successivo, tramite la presentazione di una apposita istanza all’ Inps , aderire anche al regime contributivo agevolato.
L’articolo 1, commi 691 e 692 , della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime forfettario. Non è stata invece apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato relativo al regime forfettario che risulta vigente anche per il 2021; si ricorda che tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento.
Esempio: per l’anno 2021, in funzione di un minimale reddituale obbligatorio previsto di 15.953 euro, un soggetto che svolge attività commerciale è tenuto al versamento di contribuzione Ivs ordinaria pari a 3.850,52 euro; se opta per il regime agevolato contributivo ha una riduzione del contributo dovuto all’importo di 2.502,84 euro (65% di 3.850,52 euro).
Per aderire è necessario, entro il 28 febbraio, presentare all’Inps - esclusivamente per via telematica – una dichiarazione di adesione al regime agevolato, accedendo al sito Inps > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex articolo 1, commi 76-84, della legge 190/2014 > Adesione.
L’Inps con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019 ha reso noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.