STUDIO COMMERCIALE GUARASCI


Professionalità e Innovazione

Lo studio Commerciale Guarasci con sede in Roma opera da oltre 10 anni nel settore della consulenza fiscale, contabile, societaria e del lavoro fornendo con professionalità un’assistenza continua, tempestiva e modellata sulle specifiche caratteristiche ed esigenze della clientela.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

professionalità

è un punto saliente della nostra attività, pianifichiamo e monitoriamo ogni aspetto della vita aziendale seguendo costantemente il cliente e fornendo in tempo reale gli ultimi approfondimenti delle novità in materia fiscale, societaria e del lavoro.

innovazione

Elemento che ha contribuito in questi anni al trend di crescita esponenziale dello Studio, applicata in particolar modo nella comunicazione, attraverso moderni mezzi di comunicazione digitali infatti, il nostro cliente può risparmiare tempo prezioso ed evitare spostamenti superflui.

NEWS


Autore: Giuseppe Guarasci 21 ott, 2021

Le società a responsabilità limitata , secondo l’ articolo 2214 del c.c ., sono tenute al compilare:

– il libro giornale

– il libro degli inventari

– i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi);

– il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”);

– il registro dei beni ammortizzabili;

– il registro delle scritture ausiliarie di magazzino

 

L’imprenditore deve altresì conservare per ciascuna attività svolta gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

L’ articolo 2478 del codice civile indica, invece, quali sono i libri sociali che la Srl deve obbligatoriamente tenere:

– il libro dei soci;

– il libro delle decisioni dei soci;

– il libro delle decisioni degli amministratori;

– il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato ai sensi dell’art. 2477)

 

Le società a responsabilità limitata sono obbligate a tenere una serie di scritture contabili sotto forma di registri e libri. In sostanza si tratta di documenti che rappresentano i movimenti economici e finanziari della società. Tra questi ci sono:

  • Libro giornale : contiene le annotazioni delle operazioni economiche (Dare/Avere) compiute dall’impresa giorno per giorno dall’atto di costituzione della Srl fino alla chiusura dell’attività;
  • Libro degli inventari : contiene l’indicazione e le valutazioni della situazione economica e patrimoniale (attiva e passiva) della società. Andranno inseriti i crediti, i macchinari e le passività (come i debiti);

A questi si aggiungono altri libri contabili richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Più è grande una Srl e più è complessa la sua attività più le scritture contabili aumentano. Tra queste ci sono:

  • il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”) : affianca il libro giornale in esso vengo raggruppati i vari “conti” che rappresentano gli elementi con i quali vengono indicati i valori patrimoniali ed economici di bilancio;
  • il registro dei beni ammortizzabili: anche detto “Libro Cespiti” non è obbligatorio per la disciplina civilistica, ma esclusivamente per quella fiscale. Si tratta di un registro in cui compaiono tutti quei beni, parte dell’attivo patrimoniale, in quanto la loro utilità per l’azienda non si esaurisce in un esercizio ma perdura nel tempo;
  • il registro delle scritture ausiliarie di magazzino : obbligatorio solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a una certa soglia (5,2 milioni di euro) e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a un milione di euro. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite;
  • i registri Iva  (acquisti, vendite e/o corrispettivi);

 

La mancata o irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili rientra tra le responsabilità del/degli amministratori di una Srl che perderebbero di fatto un mezzo di prova in caso di controversia giudiziaria e sarebbero soggetti a sanzioni pecuniarie (fino a 8mila euro).

 

I libri sociali sono i documenti nei quali vengono registrate le attività svolte in particolare per quanto riguarda la composizione societaria. In questi libri vengono per tanto trascritte le decisioni prese dai diversi organi societari (vedi amministratori, soci, assemblea, etc.) che offrono un quadro completo della vita della società. Come abbiamo già visto in un paragrafo precedente i libri sociali per Società a responsabilità limitata sono quattro ma non tutte le Srl sono tenute a compilarli tutti. L’obbligatorietà varia in base alla grandezza della società a responsabilità limitata e alla tipologia. In linea di massima sono due quelli che tutte le Srl sono tenute a compilare e tenere:

  • Libro delle decisioni dei soci : contiene le trascrizioni dei verbali delle assemblee che riportano le decisioni prese dai soci presenti sulle materie di loro competenza stabilite nell’atto di costituzione della Srl.
  • Libro delle decisioni degli amministratori : riporta le specifiche attività dell’organo amministrativo che riunisce gli amministratori

 

Al libro delle decisioni dei soci e a quello delle decisioni degli amministratori si aggiungono, poi, altri due libri:

  • il libro delle decisioni del collegio sindacale  (nominato ai sensi dell’art. 2477): ha il compito di supervisionare e vigilare sull’operato degli amministratori, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della società;
  • il libro dei soci , nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. La tenuta di questo libro è tanto più complessa quanto maggiore è il numero dei soci.

 

I libri sociali devono essere vidimati e bollati secondo la normativa che fa riferimento all’articolo 2421 del codice civile. Questi libri, prima di essere messi in uso, vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215 del c.c. Il soggetto che provvede alla bollatura (vidimazione), ormai solo iniziale, deve assolvere l’imposta di bollo.

Autore: Giuseppe Guarasci 21 ott, 2021

La  soglia di ricavo annuo massimo di 65 mila euro  è prevista indipendentemente dal Codice Ateco  dell’attività.

La tassazione  con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2021 si applica al reddito imponibile , risultante dal prodotto tra il fatturato  realizzato e il coefficiente di redditività .

 

Quest’ultimo varia in funzione del Codice Ateco  con cui la partita IVA è stata aperta, e di seguito trovi l’elenco dei valori per ogni tipologia di attività:

·         Industrie alimentari e delle bevande  - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%

·         Commercio all’ingrosso e al dettaglio  - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%

·         Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande  - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%

·         Commercio ambulante di altri prodotti  - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al  54%

·         Costruzioni e attività immobiliari  - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%

·         Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%

·        Attività dei  servizi di alloggio e di ristorazione  - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%

·         Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%

·         Altre attività  economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67% .

Una volta definito il reddito imponibile per la tua attività, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax , sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Per le startup, e le partite IVA aperte da meno di 5 anni, è prevista una flat tax  al 5% per i primi 5 anni di attività .

Dal sesto anno in poi , si applica una tassazione  pari al 15% .

Autore: Giuseppe Guarasci 19 ott, 2021

Cosa è una SRL semplificata?

La SRL semplificata (conosciuta anche come SRLs) è una tipologia di società a responsabilità limitata  introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge “Liberalizzazioni” del 24 Gennaio 2012. Questa tipologia societaria nasce con la finalità di agevolare l’imprenditoria nel nostro Paese grazie alla particolare caratteristica di potersi costituire con un capitale minimo pari a 1 euro.

Chi può costituire una SRL semplificata?

Chiunque può costituire una SRL semplificata o esserne socio, a patto che abbia raggiunto la maggiore età. Puoi costituire una SRL semplificata da solo, come socio unico (e in questo caso sarà unipersonale ), oppure possono far parte della compagine societaria anche altre persone. Questi soci possono essere però solo persone fisiche e non giuridiche  (ovvero un’altra società, ad esempio un fondo di investimento). È ammessa la partecipazione a soci stranieri e non residenti in Italia.

Come si costituisce una SRL semplificata?

La costituzione di una SRL semplificata avviene dal notaio  tramite atto pubblico, utilizzando un modello standard tipizzato. Questo modello non può essere modificato  in alcun modo e non è possibile inserire, ad esempio, alcuna clausola personalizzata che non sia già prevista nel modello stesso. La modifica dello statuto non permette la costituzione di una SRL semplificata e la società costituita in tal caso sarà una SRL ordinaria, con costi notarili aggiuntivi.

Quali sono le differenze tra SRL ordinaria e semplificata?

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo per tutte le SRL (inclusa anche quella ordinaria e innovativa) è di 1 euro . Il principale vantaggio per la costituzione di una SRL semplificata, quindi, è stato esteso a tutte le SRL. Il capitale massimo per una SRL semplificata è di 9.999 euro. Di conseguenza, un eventuale aumento di capitale oltre questa soglia richiederebbe una t rasformazione della società in SRL ordinaria  , con annessi costi di intermediazione notarile. Tutte le altre tipologie di SRL ammettono la possibilità di avere un capitale superiore a 9.999 euro. Inoltre, per capitale superiore/uguale a 10.000 euro, è possibile versare in sede di costituzione solo il 25% di questo.

Conferimenti

I conferimenti a capitale sociale in una SRL semplificata possono essere eseguiti esclusivamente in denaro . Le altre tipologie di SRL permettono anche il conferimento in opere e servizi , previa perizia di valutazione del conferimento.

Tipologia dei soci

I soci ammessi nella SRL semplificata possono essere solo persone fisiche . Per tutte le altre tipologie di SRL, i soci possono anche essere persone giuridiche (ovvero altre società). La SRL semplificata, quindi, non ammette che altre società (un fondo di investimento, ad esempio) facciano parte della compagine societaria.

Statuto

Lo statuto della SRL semplificata è standard , non può essere modificato ed è piuttosto limitato  in quanto non prevede l’adozione di clausole particolari. Questo fa sì che la società sia difficile da gestire a lungo termine e, in caso di particolari necessità, è necessario procedere ad una trasformazione della SRL semplificata in SRL ordinaria. La SRL ordinaria, infatti, ammette la possibilità di rendere lo statuto dinamico attraverso la scelta di particolari clausole.

Modalità di costituzione

La SRL semplificata si costituisce tramite atto pubblico redatto dal notaio attraverso uno statuto standard tipizzato. È quindi sempre necessario presentarsi fisicamente dal notaio per la costituzione di una SRL semplificata .
La SRL ordinaria si costituisce dal notaio e nello statuto possono essere inserite diverse clausole per migliorare l’operatività societaria.

Atti modificativi e cessione quote

Per modificare lo statuto di una SRL semplificata dovrai recarti dal Notaio e occorrerà verificare se le specifiche modifiche rientrano nelle possibilità ammesse dallo statuto standard. Qualsiasi altra modifica non ammessa richiede la trasformazione da SRL semplificata in SRL ordinaria o innovativa, sempre dal notaio.
Anche per la SRL ordinaria e innovativa tutti gli atti modificativi vanno redatti dal notaio. Tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di inserimento di particolari clausole personalizzate, senza i limiti previsti per la SRL semplificata.
Inoltre la cessione delle quote per tutte le SRL può anche avvenire tramite scrittura privata firmata digitalmente davanti ad un commercialista. In alternativa, è sempre necessario il notaio.

Tassazione

Le SRL semplificate seguono il regime di tassazione ordinario valido per tutte le SRL. La SRL in forma di startup innovativa, invece, prevede particolari agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale (anche in qualità di socio fondatore).

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